Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n. 228, della legge 11 settembre 2020 n. 120, è obbligatorio per ogni professionista iscritto ad un Ordine professionale essere in possesso di un “domicilio digitale” che non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il possesso di una PEC è un dovere già gravante da alcuni anni sugli iscritti agli Albi ma al quale non si accompagnava una chiara individuazione della sanzione applicabile, sanzione che, invece, è oggi ben definita dalla L. 120/20. La L. 120/20 prevede, infatti, che l’Ordine, dopo aver diffidato l’iscritto che non ha adempiuto all’obbligo di comunicazione della PEC, applichi la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, sospensione che viene a cessare nel momento della comunicazione dell’avvenuta attivazione di un domicilio digitale.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti che non hanno indicato il proprio recapito PEC, a comunicarlo quanto prima alla Segreteria dell’Ordine (info@odaf.bz.it).
Ricordiamo che può attivare un indirizzo PEC gratuitamente tramite il nostro Ordine.
Circolare del CONAF „Decreto-legge 16/07/2020 n.76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 – art.37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti – prime indicazioni.“
Circolare RPT “Decreto-legge 16/07/2020 n.76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 –art.37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti – prime indicazioni.”